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Codice Civile
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 1373 · Codice Civile
Recesso unilaterale
Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, tale facoltà può essere esercitata anche successivamente, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.
Qualora sia stata stipulata la prestazione di un corrispettivo per il recesso, questo ha effetto quando la prestazione è eseguita.
È salvo in ogni caso il patto contrario.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 1373
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