Mer, 14 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice Appalti (D.Lgs 36/2023)

Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.

Codice Appalti (D.Lgs 36/2023) › DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ALCUNI CONTRATTI DEI SETTORI ORDINARI › I contratti nel settore della difesa e sicurezza. I contratti secretati

Art. 137 · Codice Appalti (D.Lgs 36/2023)

Contratti misti concernenti aspetti di difesa e sicurezza

1. Ai contratti misti aventi per oggetto appalti o concessioni rientranti nell’ambito di applicazione del codice nonché appalti disciplinati dall’articolo 346 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea o dal decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, si applicano le seguenti disposizioni.
2. Se le diverse parti di un determinato appalto o di una concessione sono oggettivamente separabili, si applicano i commi da 3 a 5. Se non sono separabili, si applica il comma 6.
3. Se le stazioni appaltanti scelgono di aggiudicare un appalto o una concessione distinti per le parti separate, il regime giuridico applicabile a ciascuno di tali contratti distinti è determinato in base alle caratteristiche della parte separata.
4. Se le stazioni appaltanti scelgono di aggiudicare un appalto unico o una concessione unica, il relativo regime giuridico si determina sulla base dei seguenti criteri:
a) se una parte dell’appalto o della concessione è disciplinata dall’articolo 346 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, l’appalto unico o la concessione unica possono essere aggiudicati senza applicare il codice né il decreto legislativo n. 208 del 2011, purché le rispettive aggiudicazioni siano giustificate da ragioni oggettive;
b) se una parte di un appalto o una concessione è disciplinata dal decreto legislativo n. 208 del 2011, l’appalto unico o la concessione unica possono essere aggiudicati conformemente a tale decreto, purché le rispettive aggiudicazioni siano giustificate da ragioni oggettive. Sono fatte salve le soglie e le esclusioni previste dallo stesso decreto legislativo n. 208 del 2011.
5. La decisione di aggiudicare un appalto unico o una concessione unica non può essere adottata allo scopo di escludere l’applicazione del codice o del decreto legislativo n. 208 del 2011.
6. Se le diverse parti di un appalto o di una concessione sono oggettivamente non separabili, l’appalto o la concessione possono essere aggiudicati senza applicare il codice ove includa elementi cui si applica l’articolo 346 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea; altrimenti può essere aggiudicato conformemente al decreto legislativo n. 208 del 2011.
Testo vigente

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