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Codice Civile
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Art. 1354 · Codice Civile
Condizioni illecite o impossibili
La condizione impossibile rende nullo il contratto se è sospensiva; se è risolutiva, si ha come non apposta.
Se la condizione illecita o impossibile è apposta a un patto singolo del contratto, si osservano, riguardo all'efficacia del patto, le disposizioni dei commi precedenti, fermo quanto è disposto dall'articolo 1419.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 1354
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