Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice Appalti (D.Lgs 36/2023)

Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.

Codice Appalti (D.Lgs 36/2023) › DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ALCUNI CONTRATTI DEI SETTORI ORDINARI › I servizi di ricerca e sviluppo

Art. 135 · Codice Appalti (D.Lgs 36/2023)

Servizi di ricerca e sviluppo

1. Relativamente ai servizi di ricerca e sviluppo, le disposizioni del codice si applicano esclusivamente ai contratti relativi ai servizi di cui all’allegato II.19, a condizione che:
a) i risultati appartengano esclusivamente alla stazione appaltante, per essere destinati all’esercizio della propria attività;
b) la prestazione del servizio sia interamente retribuita dalla stazione appaltante.
2. Le stazioni appaltanti possono ricorrere, in applicazione dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3, agli appalti pubblici pre-commerciali, che rispettino le condizioni delle lettere a) e b) del comma 1, quando:
a) siano destinati al conseguimento di risultati non appartenenti in via esclusiva alla stazione appaltante, che li usi nell’esercizio della propria attività;
b) la prestazione del servizio non sia interamente retribuita dalla stazione appaltante;
c) l’esigenza non possa essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni già disponibili sul mercato.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 135

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