Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice di Procedura Penale › Titolo II bis - Partecipazione a distanza

Art. 133-bis · Codice di Procedura Penale

Disposizione generale

1. Salvo che sia diversamente previsto, quando l'autorità giudiziaria dispone che un atto sia compiuto a distanza o che una o più parti possano partecipare a distanza al compimento di un atto o alla celebrazione di un'udienza si osservano le disposizioni di cui all'articolo 133 ter.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 133-bis

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