Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Costituzione › Titolo V - Le regioni, le province e i comuni

Art. 133 · Costituzione

Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove Province nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.
La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 133

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