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Codice della Strada
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 133 · Codice della Strada
Sigla distintiva dello Stato di immatricolazione
2. La sigla deve essere conforme alle disposizioni delle convenzioni internazionali.
3. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi sia nazionali che stranieri che circolano in Italia è vietato l'uso di sigla diversa da quella dello Stato di immatricolazione del veicolo.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87 a € 344.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 133
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