Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice Civile › Titolo II - Dei contratti in generale › Capo II - Dei requisiti del contratto

Art. 1328 · Codice Civile

Revoca della proposta e dell'accettazione

La proposta può essere revocata finché il contratto non sia concluso. Tuttavia, se l'accettante ne ha intrapreso in buona fede l'esecuzione prima di avere notizia della revoca, il proponente è tenuto a indennizzarlo delle spese e delle perdite subite per l'iniziata esecuzione del contratto.
L'accettazione può essere revocata, purché la revoca giunga a conoscenza del proponente prima dell'accettazione.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 1328

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