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Codice Civile
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Art. 1327 · Codice Civile
Esecuzione prima della risposta dell'accettante
L'accettante deve dare prontamente avviso all'altra parte della iniziata esecuzione e, in mancanza, è tenuto al risarcimento del danno.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 1327
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