Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice Civile › Titolo II - Dei contratti in generale › Capo II - Dei requisiti del contratto

Art. 1327 · Codice Civile

Esecuzione prima della risposta dell'accettante

Qualora, su richiesta del proponente o per la natura dell'affare o secondo gli usi, la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta, il contratto è concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto iniziol'esecuzione.
L'accettante deve dare prontamente avviso all'altra parte della iniziata esecuzione e, in mancanza, è tenuto al risarcimento del danno.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 1327

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