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Codice Civile
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Art. 1322 · Codice Civile
Autonomia contrattuale
Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 1322
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