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Codice di Procedura Penale
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Art. 132 · Codice di Procedura Penale
Accompagnamento coattivo dell'imputato
2. La persona sottoposta ad accompagnamento coattivo non può essere tenuta a disposizione oltre il compimento dell'atto previsto e di quelli conseguenziali per i quali perduri la necessità della sua presenza. In ogni caso la persona non può essere trattenuta oltre le ventiquattro ore.
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