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Codice Civile
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Art. 132 · Codice Civile
Mancanza dell'atto di celebrazione
Quando vi sono indizi che per dolo o per colpa del pubblico ufficiale o per un caso di forza maggiore l'atto di matrimonio non è stato inserito nei registri a ciò destinati, la prova dell'esistenza del matrimonio è ammessa, sempre che risulti in modo non dubbio un conforme possesso di stato.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 132
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