Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice Civile › Titolo I - Delle obbligazioni in generale › Capo VII - Di alcune specie di obbligazioni

Art. 1309 · Codice Civile

Riconoscimento del debito

Il riconoscimento del debito fatto da uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri; se fatto dal debitore nei confronti di uno dei creditori in solido, giova agli altri.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 1309

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