Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice Civile

Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.

Codice Civile › Titolo I - Delle obbligazioni in generale › Capo VII - Di alcune specie di obbligazioni

Art. 1308 · Codice Civile

Costituzione in mora

La costituzione in mora di uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri, salvo il disposto dell'articolo 1310.
La costituzione in mora del debitore da parte di uno dei creditori in solido giova agli altri.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 1308

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