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Codice Civile
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Codice Civile › Titolo I - Delle obbligazioni in generale › Capo VII - Di alcune specie di obbligazioni
Art. 1307 · Codice Civile
Inadempimento
Se l'adempimento dell'obbligazione è divenuto impossibile per causa imputabile a uno o più condebitori, gli altricondebitori non sono liberati dall'obbligo solidale di corrispondere il valore della prestazione dovuta. Il creditore può chiedere il risarcimento del danno ulteriore al condebitore o a ciascuno dei condebitori inadempienti.
Testo vigente
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