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Codice Civile
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Art. 1304 · Codice Civile
Transazione
Parimenti, se è intervenuta tra uno dei creditori in solido e il debitore, la transazione non ha effetto nei confronti degli altri creditori, se questi non dichiarino di volerne profittare.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 1304
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