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Codice di Procedura Penale
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Art. 13 · Codice di Procedura Penale
Connessione di procedimenti di competenza di giudici ordinari e speciali
2. Fra reati comuni e reati militari, la connessione di procedimenti opera soltanto quando il reato comune è più grave di quello militare, avuto riguardo ai criteri previsti dall'articolo 16 comma 3. In tale caso, la competenza per tutti i reati è del giudice ordinario.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 13 (1)
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