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Codice Civile
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Art. 1299 · Codice Civile
Regresso tra condebitori
Se uno di questi è insolvente, la perdita si ripartisce per contributo tra gli altri condebitori, compreso quello che ha fatto il pagamento.
La stessa norma si applica qualora sia insolvente il condebitore nel cui esclusivo interesse l'obbligazione era stata assunta.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 1299
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