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Codice Civile
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Art. 1289 · Codice Civile
Impossibilità colposa di una delle prestazioni
Quando la scelta spetta al creditore, il debitore è liberato dall'obbligazione, se una delle due prestazioni diviene impossibile per colpa del creditore, salvo che questi preferisca esigere l'altra prestazione e risarcire il danno. Se dell'impossibilità deve rispondere il debitore, il creditore può scegliere l'altra prestazione o esigere il risarcimento del danno.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 1289
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