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Codice Civile
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Art. 1287 · Codice Civile
Decadenza dalla facoltà di scelta
Se la facoltà di scelta spetta al creditore e questi non l'esercita nel termine stabilito o in quello fissatogli dal debitore, la scelta passa a quest'ultimo.
Se la scelta è rimessa a un terzo e questi non la fa nel termine assegnatogli, essa è fatta dal giudice.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 1287
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