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Codice Civile
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Art. 128 · Codice Civile
Matrimonio putativo
Il matrimonio dichiarato nullo ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli.
Se le condizioni indicate nel primo comma si verificano per uno solo dei coniugi, gli effetti valgono soltanto in favore di lui e dei figli.
Il matrimonio dichiarato nullo, contratto in malafede da entrambi i coniugi, ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli nati o concepiti durante lo stesso, salvo che la nullità dipenda da bigamia o incesto.
Nell’ipotesi di cui al quarto comma, rispetto ai figli si applica l’articolo 251.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 128
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