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Codice Civile
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Art. 1277 · Codice Civile
Debito di somma di danaro
Se la somma dovuta era determinata in una moneta che non ha più corso legale al tempo del pagamento, questo deve farsi in moneta legale ragguagliata per valore alla prima.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 1277
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