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Codice Civile
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Art. 1274 · Codice Civile
Insolvenza del nuovo debitore
Tuttavia, se il delegato era insolvente al tempo in cui assunse il debito in confronto del creditore, il debitore originario non è liberato.
Le medesime disposizioni si osservano quando il creditore ha aderito all'accollo stipulato a suo favore e la liberazione del debitore originario era condizione espressa della stipulazione.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 1274
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