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Codice di Procedura Civile
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 127 · Codice di Procedura Civile
Direzione dell'udienza
Il giudice che la dirige può fare o prescrivere quanto occorre affinché la trattazione delle cause avvenga in modo ordinato e proficuo regola la discussione, determina i punti sui quali essa deve svolgersi e la dichiara chiusa quando la ritiene sufficiente.
Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127 bis e 127 ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 127
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