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Codice Civile
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Art. 1263 · Codice Civile
Accessori del credito
Il cedente non può trasferire al cessionario, senza il consenso del costituente, il possesso della cosa ricevuta in pegno; in caso di dissenso, il cedente rimane custode del pegno.
Salvo patto contrario, la cessione non comprende i frutti scaduti.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 1263
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