Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice Civile

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Codice Civile › Titolo I - Delle obbligazioni in generale › Capo V - Della cessione dei crediti

Art. 1262 · Codice Civile

Documenti probatori del credito

Il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori del credito che sono in suo possesso.
Se è stata ceduta solo una parte del credito, il cedente è tenuto a dare al cessionario una copia autentica dei documenti.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 1262

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