Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice Civile

Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.

Codice Civile › Titolo VI - Del matrimonio › Capo III - Del matrimonio celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile

Art. 126 · Codice Civile

Separazione dei coniugi in pendenza del giudizio

Quando è proposta domanda di nullità del matrimonio, il tribunale può, su istanza di uno dei coniugi, ordinare la loro separazione temporanea durante il giudizio; può ordinarla anche d'ufficio, se ambedue i coniugi o uno di essi sono minori o interdetti.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 126

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