Lun, 12 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice Civile › Titolo I - Delle obbligazioni in generale › Capo IV - Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dell'adempimento

Art. 1259 · Codice Civile

Subingresso del creditore nei diritti del debitore

Se la prestazione che ha per oggetto una cosa determinata è divenuta impossibile, in tutto o in parte, il creditore subentra nei diritti spettanti al debitore in dipendenza del fatto che ha causato l'impossibilità, e può esigere dal debitore la prestazione di quanto questi abbia conseguito a titolo di risarcimento.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 1259

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