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Codice Civile
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Art. 1256 · Codice Civile
Impossibilità definitiva e impossibilità temporanea
Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell'adempimento. Tuttavia l'obbligazione si estingue se l'impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 1256
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