Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice Civile › Titolo I - Delle obbligazioni in generale › Capo IV - Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dell'adempimento

Art. 1243 · Codice Civile

Compensazione legale e giudiziale

La compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di danaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono egualmente liquid ed esigibili.
Se il debito opposto in compensazione non è liquido ma è di facile e pronta liquidazione, il giudice può dichiarare la compensazione per la parte del debito che riconosce esistente, e può anche sospendere la condanna per il credito liquido fino all'accertamento del credito opposto in compensazione.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 1243

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