Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice Civile › Titolo I - Delle obbligazioni in generale › Capo IV - Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dell'adempimento

Art. 1242 · Codice Civile

Effetti della compensazione

La compensazione estingue i due debiti dal giorno della loro coesistenza. Il giudice non può rilevarla d'ufficio.
La prescrizione non impedisce la compensazione, se non era compiuta quando si è verificata la coesistenza dei due debiti.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 1242

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