Lun, 12 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice Civile

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Codice Civile › Titolo I - Delle obbligazioni in generale › Capo IV - Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dell'adempimento

Art. 1237 · Codice Civile

Restituzione volontaria del titolo

La restituzione volontaria del titolo originale del credito, fatta dal creditore al debitore, costituisce prova della liberazione anche rispetto ai condebitori in solido.
Se il titolo del credito è in forma pubblica, la consegna volontaria della copia spedita in forma esecutiva fa presumere la liberazione, salva la prova contraria.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 1237

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