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Codice Civile
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Art. 1224 · Codice Civile
Danni nelle obbligazioni pecuniarie
Al creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore spetta l'ulteriore risarcimento. Questo non è dovuto se è stata convenuta la misura degli interessi moratori.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 1224
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