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Codice Civile
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Art. 1216 · Codice Civile
Intimazione di ricevere la consegna di un immobile
Il debitore, dopo l'intimazione al creditore, può ottenere dal giudice la nomina di un sequestratario. In questo caso egli è liberato dal momento in cui ha consegnato al sequestratario la cosa dovuta.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 1216
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