Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice Civile › Titolo I - Delle obbligazioni in generale › Capo II - Dell'adempimento delle obbligazioni

Art. 1214 · Codice Civile

Offerta secondo gli usi e deposito

Se il debitore ha offerto la cosa dovuta nelle forme d'uso anziché in quelle prescritte dagli articoli 1208 e 1209, gli effetti della mora si verificano dal giorno in cui egli esegue il deposito a norma dell'articolo 1212, se questo è accettato dal creditore o è dichiarato valido con sentenza passata in giudicato.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 1214

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