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Codice Civile
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Art. 1213 · Codice Civile
Ritiro del deposito
Se, dopo l'accettazione del deposito o il passaggio in giudicato della sentenza che lo dichiara valido, il creditore consente che il debitore ritiri il deposito, egli non può più rivolgersi contro i condebitori e i fideiussori, né valersi dei privilegi, del pegno e delle ipoteche che garantivano il credito.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 1213
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