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Codice Civile
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Art. 1209 · Codice Civile
Offerta reale e offerta per intimazione
Se si tratta invece di cose mobili da consegnare in luogo diverso, l'offerta consiste nell'intimazione al creditore di riceverle, fatta mediante atto a lui notificato nelle forme prescritte per gli atti di citazione.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 1209
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