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Codice Civile
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 1207 · Codice Civile
Effetti
Il creditore è pure tenuto a risarcire i danni derivati dalla sua mora e a sostenere le spese per la custodia e la conservazione della cosa dovuta.
Gli effetti della mora si verificano dal giorno dell'offerta, se questa è successivamente dichiarata valida con sentenza passata in giudicato o se è accettata dal creditore.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 1207
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