Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice Civile › Titolo I - Delle obbligazioni in generale › Capo II - Dell'adempimento delle obbligazioni

Art. 1206 · Codice Civile

Condizioni

Il creditore è in mora quando, senza motivo legittimo, non riceve il pagamento offertogli nei modi indicati dagli articoli seguenti o non compie quanto è necessario affinché il debitore possa adempiere l'obbligazione.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 1206

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