Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice Civile › Titolo I - Delle obbligazioni in generale › Capo II - Dell'adempimento delle obbligazioni

Art. 1201 · Codice Civile

Surrogazione per volontà del creditore

Il creditore, ricevendo il pagamento da un terzo, può surrogarlo nei propri diritti. La surrogazione deve essere fatta in modo espresso e contemporaneamente al pagamento.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 1201

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