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Codice di Procedura Penale
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 120 · Codice di Procedura Penale
Testimoni ad atti del procedimento
a) i minori degli anni quattordici e le persone palesemente affette da infermità di mente o in stato di manifesta ubriachezza o intossicazione da sostanze stupefacenti o psicotrope. La capacità si presume sino a prova contraria;
b) le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive o a misure di prevenzione.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 120
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