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Legge Professionale Forense
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 12 · Legge Professionale Forense
Assicurazione per la responsabilità civile e assicurazione contro gli infortuni
2. All'avvocato, all'associazione o alla società tra professionisti è fatto obbligo di stipulare, anche per il tramite delle associazioni e degli enti previdenziali forensi, apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale.
3. Degli estremi delle polizze assicurative e di ogni loro successiva variazione è data comunicazione al consiglio dell'ordine.
4. La mancata osservanza delle disposizioni previste nel presente articolo costituisce illecito disciplinare.
5. Le condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze sono stabiliti e aggiornati ogni cinque anni dal Ministro della giustizia, sentito il CNF.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 12 (1)
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