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Codice Civile
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Art. 1193 · Codice Civile
Imputazione del pagamento
In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra più debiti scaduti, a quello meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore; tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 1193
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