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Codice di Procedura Penale
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 118-bis · Codice di Procedura Penale
Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del Presidente del Consiglio dei ministri
2. Si applicano le disposizioni dell’articolo 118, comma 2 e 3.
3. L’autorità giudiziaria può altresì trasmettere le copie e le informazioni di cui al comma 1 anche di propria iniziativa. Ai medesimi fini l’autorità giudiziaria può autorizzare l’accesso diretto di funzionari delegati dal direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza al registro delle notizie di reato, anche se tenuto in forma automatizzata.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 118-bis
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