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Codice di Procedura Penale
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 118 · Codice di Procedura Penale
Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del ministro dell'interno
1-bis. Ai medesimi fini l'autorità giudiziaria può autorizzare i soggetti indicati nel comma 1 all'accesso diretto al registro previsto dall'articolo 335, anche se tenuto in forma automatizzata.
2. L'autorità giudiziaria provvede senza ritardo e può rigettare la richiesta con decreto motivato.
3. Le copie e le informazioni acquisite a norma del comma 1 sono coperte dal segreto di ufficio.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 118
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