Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice Civile › Titolo VIII - Del possesso › Capo II - Degli effetti del possesso

Art. 1167 · Codice Civile

Interruzione dell'usucapione per perdita di possesso

L'usucapione è interrotta quando il possessore è stato privato del possesso per oltre un anno.
L'interruzione si ha come non avvenuta se è stata proposta l'azione diretta a recuperare il possesso e questo è stato recuperato.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 1167

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