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Codice Civile
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Art. 1162 · Codice Civile
Usucapione di beni mobili iscritti in pubblici registri
Se non concorrono le condizioni previste dal comma precedente, l'usucapione si compie col decorso di dieci anni.
Le stesse disposizioni si applicano nel caso di acquisto degli altri diritti reali di godimento.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 1162
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