Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice Civile › Titolo VIII - Del possesso › Capo II - Degli effetti del possesso

Art. 1161 · Codice Civile

Usucapione dei beni mobili

In mancanza di titolo idoneo, la proprietà dei beni mobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per dieci anni, qualora il possesso sia stato acquistato in buona fede.
Se il possessore è di mala fede, l'usucapione si compie con il decorso di venti anni.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 1161

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