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Codice Civile
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Codice Civile › Titolo VIII - Del possesso › Capo II - Degli effetti del possesso
Art. 1148 · Codice Civile
Acquisto dei frutti
Il possessore di buona fede fa suoi i frutti naturali separati fino al giorno della domanda giudiziale e i frutti civili maturati fino allo stesso giorno. Egli, fino alla restituzione della cosa, risponde verso il rivendicante dei frutti percepiti dopo la domanda giudiziale e di quelli che avrebbe potuto percepire dopo tale data, usando la diligenza di un buon padre di famiglia.
Testo vigente
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