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Codice di Procedura Penale
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Art. 112 · Codice di Procedura Penale
Surrogazione di copie agli originali mancanti
2. A tal fine, il presidente della corte o del tribunale o il pretore, anche di ufficio, ordina con decreto a chi detiene la copia di consegnarla alla cancelleria, salvo il diritto del detentore di avere gratuitamente un'altra copia autentica.
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